Legge 21 novembre 1950, n. 1016 Art. 3
I rapporti con la Societa' in dipendenza dell'esecuzione della presente legge, nonche' per l'esercizio della ferrovia, saranno regolati con atto da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per i trasporti e per il tesoro, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.