Legge 9 novembre 1950, n. 911 Art. 2
Le condizioni e le modalita' per la restituzione della suddetta anticipazione, da parte dell'Azienda Carboni italiani (A.Ca.I.), saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro.
Le condizioni e le modalita' per la restituzione della suddetta anticipazione, da parte dell'Azienda Carboni italiani (A.Ca.I.), saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro.