Legge 4 novembre 1950, n. 985 Art. 10
La ripartizione, tra le Province interessate, della somma stanziata, verra' effettuata con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.
La ripartizione, tra le Province interessate, della somma stanziata, verra' effettuata con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.