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Legge 4 novembre 1950, n. 888 · Legge 4 novembre 1950, n. 888 — Compensi a favore dei componenti e segretari delle commissioni, consigli, comitati e collegi comunque denominati operanti nelle Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo e delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione di personale nelle Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo

Legge 4 novembre 1950, n. 888 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

Il trattamento risultante dall'applicazione dell'articolo 5 e del primo comma dell'art. 6 e' ridotto di un terzo quando trattasi di concorsi per l'ammissione di personale di gruppo C o di concorsi di ammissione alla carriera di sottufficiale delle Forze armate dello Stato o per l'ammissione di personale subalterno, salariato o equiparato. Il trattamento risultante dall'applicazione dell'art. 5 e del primo comma dell'art. 6 e' raddoppiato per i concorsi di grado 7° e superiori.