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Legge 4 novembre 1950, n. 888 · Legge 4 novembre 1950, n. 888 — Compensi a favore dei componenti e segretari delle commissioni, consigli, comitati e collegi comunque denominati operanti nelle Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo e delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione di personale nelle Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo

Legge 4 novembre 1950, n. 888 Art. 10

In KraftAmtlicher Text

Le commissioni giudicatrici dei concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio, di cui all' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236 , che abbiano un numero di candidati ammessi superiore a 2500 si suddividono, in applicazione del secondo comma dell'art. 15 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373 , in sottocommissioni con non meno di quattro membri, in essi compreso un funzionario di gruppo A. del Ministero della pubblica istruzione. In tal caso si istituiscono tante sottocommissioni quanti sono, a partire dal primo, i gruppi di 2500 o frazione eccedenti i 2500 candidati ammessi, salvo a ripartire il totale dei candidati in numero uguale tra le sottocommissioni istituite. La suddivisione in sottocommissioni, come al precedente comma, e' effettuata anche per i concorsi per l'ammissione di qualsiasi personale in tutte le Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, qualora il numero dei candidati superi i 2500 se trattisi di concorsi per titoli e i 1250 se trattisi di concorsi per esami o per titoli ed esami. In caso di suddivisione in sottocommissioni spettano ai membri di una commissione soltanto i compensi relativi al numero dei candidati assegnati ad una sottocommissione. Il compenso complessivo al presidente sara' calcolato sulla base dei candidati assegnati alla sottocommissione piu' numerosa.