Legge 27 ottobre 1950, n. 904 Art. 3
Le somme corrispondenti all'importo dei crediti verso l'Ufficio per la vendita dello zolfo italiano e l'Ente Zolfi italiani che siano attinenti alle rispettive gestioni e che siano estinti per prescrizione vengono devolute, alla fine di ciascun esercizio, alla Sezione di assistenza sociale dell'Ente Zolfi italiani.