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Legge 27 ottobre 1950, n. 904 · Legge 27 ottobre 1950, n. 904 — Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni riguardanti l'Ente Zolfi italiani

Legge 27 ottobre 1950, n. 904 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Le somme corrispondenti all'importo dei crediti verso l'Ufficio per la vendita dello zolfo italiano e l'Ente Zolfi italiani che siano attinenti alle rispettive gestioni e che siano estinti per prescrizione vengono devolute, alla fine di ciascun esercizio, alla Sezione di assistenza sociale dell'Ente Zolfi italiani.