Legge 21 ottobre 1950, n. 991 Art. 5
Il Governo e' delegato ad emanare norme per l'organizzazione e per il funzionamento dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo in maniera da assicurare che il suo ordinamento sia conforme agli scopi dell'Ente, diretti principalmente alla conservazione e allo sviluppo della fauna e della flora locali, nonche' all'incremento turistico della zona. Le norme di cui al comma precedente saranno emanate nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.