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Legge 21 ottobre 1950, n. 981 · Legge 21 ottobre 1950, n. 981 — Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per la riparazione dei danni alluvionali del settembre 1948 e gennaio e maggio 1949, in Piemonte, Val d'Aosta, Calabria e Sicilia

Legge 21 ottobre 1950, n. 981 Art. 8

In KraftAmtlicher Text

La cessione del sussidio e' vietata, salvo quanto disposto nel successivo art. 9 e fatta eccezione per il caso nel quale la cessione venga effettuata a favore dell'impresa assuntrice dei lavori di riparazione o di ricostruzione allo scopo di facilitare la esecuzione dei lavori stessi e venga dall'Amministrazione concedente, per tale causa, riconosciuta a suo insindacabile giudizio. La cessione del sussidio deve essere fatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio e notificata al Provveditorato alle opere pubbliche che ha concesso il sussidio.