Legge 21 ottobre 1950, n. 981 Art. 3
Le domande per la concessione dei sussidi, di cui alle lettere a), b), c), d), del precedente art. 1, debbono essere corredate della perizia dei lavori da eseguire e dei documenti atti a comprovare il titolo alla concessione. I sussidi sono corrisposti, anche ratealmente, in base a certificati dell'Ufficio del genio civile attestanti la regolarita' e l'ammontare dei lavori eseguiti.