Legge 21 ottobre 1950, n. 981 Art. 17
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavori pubblici, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavori pubblici, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.