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Legge 21 ottobre 1950, n. 981 · Legge 21 ottobre 1950, n. 981 — Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per la riparazione dei danni alluvionali del settembre 1948 e gennaio e maggio 1949, in Piemonte, Val d'Aosta, Calabria e Sicilia

Legge 21 ottobre 1950, n. 981 Art. 10

In KraftAmtlicher Text

I mutui concessi dagli Istituti mutuanti, di cui al precedente art. 9, sono assistiti da ipoteca che ha prevalenza di grado di fronte ad ogni altra precedentemente iscritta sull'area e sull'edificio riparato o ricostruito. L'Istituto che abbia concesso il mutuo ai sensi del precedente articolo, puo' trasferire, entro due anni dalla data del contratto di mutuo, l'ipoteca e la parte di prestito, che rimanesse insoluta per capitale od accessori, dopo il pagamento del sussidio statale, all'Istituto che intendesse concedere un mutuo per la regolarizzazione di tale residuo. Il mutuo fondiario godra' in tal caso i privilegi del presente articolo.