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Legge 21 ottobre 1950, n. 848 · Legge 21 ottobre 1950, n. 848 — Agevolazioni doganali per lo sviluppo e il riammodernamento della attrezzatura industriale ed agricola nazionale

Legge 21 ottobre 1950, n. 848 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Per poter fruire delle riduzioni daziarie previste dall'art. 1 gli interessati dovranno avanzare domanda al Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane, non oltre il 30 settembre 1952. Nella domanda, da presentarsi in quattro esemplari, uno dei quali in carta legale, debbono essere indicati: 1) i macchinari e le attrezzature per i quali e' chiesta la concessione del dazio ridotto; 2) le circostanze che determinano la necessita' di farne acquisto all'estero; 3) il termine entro il quale dovra' essere effettuata l'introduzione dei macchinari di cui trattasi nel territorio nazionale.