Legge 13 ottobre 1950, n. 953 Art. 4
La differenza fra i prezzi interi e quelli risultanti dalle riduzioni suddette sara' rimborsata alle Ferrovie dello Stato dal Ministero del tesoro, che ne assume l'onere.
La differenza fra i prezzi interi e quelli risultanti dalle riduzioni suddette sara' rimborsata alle Ferrovie dello Stato dal Ministero del tesoro, che ne assume l'onere.