Legge 13 ottobre 1950, n. 908 Art. 1
All'art. 13 dell'allegato 1 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182 , e' aggiunto il seguente comma: "Le indennita' di cui al precedente comma, nei riguardi del personale appresso indicato, in servizio negli uffici postali di confine sotto specificati, sono fissate nella seguente misura mensile: Chiasso Modane Impiegati di gruppo A e B....... L. 1.000 L. 1.250 Impiegati di gruppo C........... " 800 " 1.000 Agenti subalterni............... " 600 " 750"
Verweist auf
- Legge 13 ottobre 1950, n. 908 Art. 13