Legge 10 ottobre 1950, n. 896 Art. 1
Il Ministero dei trasporti e' autorizzato ad assumere a carico del proprio bilancio, nei limiti della somma di lire 86 milioni, le spese ammontanti a circa 114 milioni di lire per il rimpatrio dall'Eritrea di autoveicoli, rimorchi e persone, effettuato nel 1946. La restante somma di lire 28 milioni rimane a carico delle persone e dei proprietari degli automezzi rimpatriati.