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Legge 10 ottobre 1950, n. 877 · Legge 10 ottobre 1950, n. 877 — Trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica

Legge 10 ottobre 1950, n. 877 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Le spese riflettenti il mantenimento degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica durante il primo ed il secondo anno di corso sono a carico dello Stato.