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Legge 10 ottobre 1950, n. 870 · Legge 10 ottobre 1950, n. 870 — Nomina ad ufficiale di complemento di allievi ufficiali caduti o mutilati di guerra

Legge 10 ottobre 1950, n. 870 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

La nomina di cui al precedente art. 1 sara' conferita di ufficio o a domanda dei congiunti. La nomina di cui all'art. 2 sara' conferita a domanda degli interessati, da presentare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.