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Legge 10 ottobre 1950, n. 843 · Legge 10 ottobre 1950, n. 843 — Temporanea elevazione del limite massimo di eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi delle vedove di caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione

Legge 10 ottobre 1950, n. 843 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Sino al 31 dicembre 1953 le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione fruiranno, per l'ammissione agli impieghi nelle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, di un'elevazione del limite massimo di eta' pari a quello di cui fruiscono i mutilati e gli invalidi di guerra, da cumularsi con quella disposta, dalla legge 3 maggio 1950, n. 223 .