Legge 10 ottobre 1950, n. 837 Art. 7
La destinazione dell'eventuale residuo attivo della liquidazione, quale risultera' dal bilancio finale, da approvarsi dal Ministero dell'industria e del commercio, sara' stabilita dal Ministro per l'industria e il commercio di concerto con quello per il tesoro, d'intesa con l'Assessore per l'industria e il commercio della Regione siciliana.