Legge 10 ottobre 1950, n. 837 Art. 5
Se le attivita' non sono sufficienti per il pagamento integrale delle passivita', il Ministro per l'industria ed il commercio dispone, con suo decreto, che la liquidazione prosegua secondo le norme del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 . In tal caso il Comitato di vigilanza di cui all'art. 3 esercita le funzioni spettanti al Comitato previsto nell'art. 198 del predetto regio decreto. Il decreto del Ministro e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Verweist auf
- Legge 10 ottobre 1950, n. 837 Art. 198
- Legge 10 ottobre 1950, n. 837 Art. 3