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Legge 21 agosto 1950, n. 698 · Legge 21 agosto 1950, n. 698 — Norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti

Legge 21 agosto 1950, n. 698 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti provvede alla propria attivita': 1) con la rendita delle attivita' patrimoniali provenienti da legati, donazioni, oblazioni, sovvenzioni disposti a favore dell'Ente; 2) con i beni che potranno ad esso pervenire in conseguenza di eventuali riforme e soppressioni di Istituti pubblici costituiti a favore dei sordomuti; 3) con le contribuzioni dei soci; 4) con le eventuali entrate straordinarie. Si intendono fatte a favore dell'Ente le disposizioni testamentarie che siano espresse genericamente a favore dei sordomuti, senza destinazione specifica ovvero senza designazione di un ente o di un istituto beneficiario.