Legge 12 agosto 1950, n. 821 Art. 2
La spesa di cui all'articolo precedente verra' compensata mediante equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 353 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.