Legge 10 agosto 1950, n. 725 Art. 1
E' concessa, da parte dello Stato, a favore della Cassa nazionale per la previdenza marinara una anticipazione nella misura di lire 1400 milioni, senza gravami di interessi, rimborsabili in quindici annualita' costanti, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52.