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Legge 10 agosto 1950, n. 715 · Legge 10 agosto 1950, n. 715 — Costituzione di un "Fondo per l'incremento edilizio" destinato a sollecitare l'attivita' edilizia privata per la concessione di mutui per la costruzione di case di abitazione

Legge 10 agosto 1950, n. 715 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

Le domande per la concessione dei mutui, corredate da una breve relazione con l'indicazione delle caratteristiche e della spesa dell'opera, devono essere presentate all'Ufficio provinciale del Genio civile territorialmente competente, il quale, entro sessanta giorni, sentito l'istituto mutuante, accertera' le possibilita' di eventuale accoglimento delle stesse. Nel caso che le domande possano meritare accoglimento, l'Ufficio provinciale del Genio civile invita i richiedenti a presentare i progetti definitivi con i relativi preventivi di spesa. Le domande, quindi, insieme con le prescritte documentazioni, ivi compresa l'approvazione del preventivo di spesa da parte dell'ingegnere capo dell'Ufficio provinciale del Genio civile, devono essere trasmesse dagli interessati per la concessione del nulla osta alla Commissione di cui al successivo art. 12, tramite gli istituti mutuanti che vi debbono aggiungere la dichiarazione di essere disposti a concedere i mutui.