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Legge 10 agosto 1950, n. 715 · Legge 10 agosto 1950, n. 715 — Costituzione di un "Fondo per l'incremento edilizio" destinato a sollecitare l'attivita' edilizia privata per la concessione di mutui per la costruzione di case di abitazione

Legge 10 agosto 1950, n. 715 Art. 14

In KraftAmtlicher Text

Nel caso in cui gli istituti autorizzati ai sensi dell'art. 4 siano dichiarati decaduti dalle convenzioni di cui all'art. 5 della presente legge ai sensi delle convenzioni stesse, il Ministro per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici, puo' autorizzare la Cassa depositi e prestiti a concedere i mutui previsti dalla presente legge sui fondi trasferiti alla Cassa dall'istituto dichiarato decaduto.