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Legge 10 agosto 1950, n. 715 · Legge 10 agosto 1950, n. 715 — Costituzione di un "Fondo per l'incremento edilizio" destinato a sollecitare l'attivita' edilizia privata per la concessione di mutui per la costruzione di case di abitazione

Legge 10 agosto 1950, n. 715 Art. 11

In KraftAmtlicher Text

Alle operazioni di mutuo previste dalla presente legge sono applicabili, per i lavori che saranno ultimati entro il 31 dicembre 1955, le imposte di registro ed ipotecarie ridotte ad un quarto, salvo il trattamento piu' favorevole spettante agli istituti di credito fondiario ed edilizio. Si applicano altresi' le riduzioni sugli onorari notarili disposte a favore dei detti istituti. Gli interessi sulle somme mutuate sono esenti dalle imposte di ricchezza mobile. ((3))

--------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 27 dicembre 1956, n. 1416 ha disposto (con l'articolo unico) che "il termine stabilito dall' art. 11 della legge 10 agosto 1950, n. 715 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' prorogato al 31 dicembre 1957, ai fini delle agevolazioni tributarie previste dalle stesse leggi".