Legge 10 agosto 1950, n. 691 Art. 1
Per gli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51, la misura del contributo annuo a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 settembre 1947, n. 1065 , viene elevata a lire 50.000.000. Per l'esercizio finanziario 1949-50 e' altresi' concesso all'Opera anzidetta un contributo straordinario di lire 70.000.000.