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Legge 10 agosto 1950, n. 676 · Legge 10 agosto 1950, n. 676 — Concessione di un assegno di caroviveri temporaneo a favore dei pensionati dell'Ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto

Legge 10 agosto 1950, n. 676 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

A partire dal 1 luglio 1949, ai titolari di assegni vitalizi liquidati o da liquidare dall'"Ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto" e' concesso un assegno di caroviveri temporaneo nella misura di lire 24.000 annue lorde a favore di titolari di assegni diretti e di lire 18.000 annue lorde a favore di titolari di assegni indiretti e di riversibilita'.