Legge 10 agosto 1950, n. 676 Art. 1
A partire dal 1 luglio 1949, ai titolari di assegni vitalizi liquidati o da liquidare dall'"Ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto" e' concesso un assegno di caroviveri temporaneo nella misura di lire 24.000 annue lorde a favore di titolari di assegni diretti e di lire 18.000 annue lorde a favore di titolari di assegni indiretti e di riversibilita'.