Legge 10 agosto 1950, n. 648 Art. 93
TITOLO, VI Perdita, sospensione e revoca delle pensioni e degli assegni.
Il diritto a pensione, assegno od indennita' che sia stato perduto definitivamente per una qualunque delle cause contemplate dai precedenti articoli, puo' essere ripristinato quando sia intervenuta amnistia, grazia o riabilitazione. Quando il diritto sia stato semplicemente sospeso per condanna a pena che importi interdizione temporanea dai pubblici uffici, il godimento della pensione o dell'assegno e' ripristinato non appena espiata la pena e cessata la interdizione. Ripristinato il diritto del titolare, cessano in tutti i casi di avere effetto i provvedimenti per la devoluzione della pensione o dell'assegno a favore degli altri aventi diritto.