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Legge 10 agosto 1950, n. 648 · Legge 10 agosto 1950, n. 648 — Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra

Legge 10 agosto 1950, n. 648 Art. 82

TITOLO IV Dei diritti dei genitori, dei collaterali e degli assimilati.

In KraftAmtlicher Text

Ai genitori, collaterali ed assimilati del militare o del civile che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 73 ed inoltre siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermita' ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A, e' concessa la pensione nella misura indicata dall'annessa tabella O nei casi in cui sarebbe stata applicabile la tabella M e nella misura indicata dalla tabella P nei casi in cui sarebbe stata applicabile la tabella N. Nei casi di cui all'art. 78, si applica la riduzione prevista dal primo comma dell'articolo stesso. L'inabilita' a qualsiasi proficuo lavoro e' da considerarsi presunta al compimento della eta' di 70 anni.