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Legge 10 agosto 1950, n. 648 · Legge 10 agosto 1950, n. 648 — Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra

Legge 10 agosto 1950, n. 648 Art. 80

TITOLO IV Dei diritti dei genitori, dei collaterali e degli assimilati.

In KraftAmtlicher Text

Il genitore che abbia perduto piu' figli militari o civili per causa di guerra ed inoltre uno o piu' figli militari per causa di servizio ordinario, consegue lo stesso trattamento di cui all'articolo precedente. Nel caso che uno soltanto dei figli sia morto per causa di guerra, la concessione e' peraltro subordinata alle condizioni generali prescritte dagli articoli 71 e 73. Qualora la pensione che compete per il figlio morto a causa del servizio ordinario sia piu' favorevole, viene liquidata dall'Amministrazione di appartenenza, mentre gli aumenti previsti dall'articolo precedente sono liquidati dal Ministero del tesoro.