Legge 10 agosto 1950, n. 648 Art. 8
TITOLO I. Del diritto alla pensione di guerra in generale.
E' equiparato al servizio militare, agli effetti della concessione di pensioni, assegni o indennita' di guerra, il servizio prestato da tutti i cittadini che, in occasione dello stato di guerra, vengano militarizzati dalle competenti autorita' e posti al seguito di truppe operanti.