Legge 10 agosto 1950, n. 648 Art. 68
TITOLO III Dei diritti della vedova e degli orfani.
In caso di morte o di perdita del diritto a pensione della vedova o degli orfani, la pensione della vedova e le quote degli orfani si devolvono o si accrescono ai superstiti, salvo le riduzioni previste dall'art. 61, dal giorno successivo a quello della morte, o dal giorno della perdita del diritto stesso.