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Legge 10 agosto 1950, n. 648 · Legge 10 agosto 1950, n. 648 — Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra

Legge 10 agosto 1950, n. 648 Art. 68

TITOLO III Dei diritti della vedova e degli orfani.

In KraftAmtlicher Text

In caso di morte o di perdita del diritto a pensione della vedova o degli orfani, la pensione della vedova e le quote degli orfani si devolvono o si accrescono ai superstiti, salvo le riduzioni previste dall'art. 61, dal giorno successivo a quello della morte, o dal giorno della perdita del diritto stesso.