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Legge 10 agosto 1950, n. 648 · Legge 10 agosto 1950, n. 648 — Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra

Legge 10 agosto 1950, n. 648 Art. 6

TITOLO I. Del diritto alla pensione di guerra in generale.

In KraftAmtlicher Text

Non spetta mai pensione, assegno o indennita', nei casi in cui la invalidita' o la morte siano state causate da dolo o colpa grave del militare, oppure quando derivino da fatti che non abbiano alcuna relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra. In ogni caso non hanno alcuna relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra le infermita' dovute ai comuni fattori etimologici, che possa ritenersi si sarebbero ugualmente manifestate o aggravate ancorche' il militare non si fosse trovato in servizio.