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Legge 10 agosto 1950, n. 648 · Legge 10 agosto 1950, n. 648 — Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra

Legge 10 agosto 1950, n. 648 Art. 56

TITOLO III Dei diritti della vedova e degli orfani.

In KraftAmtlicher Text

Alle vedove in possesso di pensione di guerra e' concesso un assegno di previdenza di annue lire 42.000, quando abbiano raggiunto il 60° anno di eta', o, anteriormente, qualora siano o divengano inabili a qualsiasi proficuo lavoro e risultino in istato di bisogno. L'assegno puo' essere congruamente ridotto fino alla meta' nei casi di minor bisogno. (9) ((11))

------------------ AGGIORNAMENTO (9) La L. 9 novembre 1961, n. 1240 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , concernenti la riduzione dell'assegno di previdenza nei casi di minor bisogno, sono abrogate." ------------------ AGGIORNAMENTO (11) La L. 25 gennaio 1962, n. 12 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che: "L'assegno di previdenza previsto dagli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' aumentato progressivamente come in appresso: L. 9.000 annue dal 1° luglio 1962; L. 24.000 annue dal 1° luglio 1963."