Legge 10 agosto 1950, n. 648 Art. 48
TITOLO II Dei diritti dei mutilati ed invalidi di guerra
Le disposizioni degli articoli 46 e 47 sono estese alla donna provvista di pensione o di assegno di prima categoria.
TITOLO II Dei diritti dei mutilati ed invalidi di guerra
Le disposizioni degli articoli 46 e 47 sono estese alla donna provvista di pensione o di assegno di prima categoria.