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Legge 10 agosto 1950, n. 648 · Legge 10 agosto 1950, n. 648 — Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra

Legge 10 agosto 1950, n. 648 Art. 24

TITOLO II Dei diritti dei mutilati ed invalidi di guerra

In KraftAmtlicher Text

Qualora alla scadenza del periodo di assegno rinnovabile non sia compiuto il procedimento per la nuova valutazione dell'invalidita', l'assegno e' prorogato per non oltre un anno, in base agli atti della relativa liquidazione. Nei casi di riduzione di categoria, la somma corrisposta per proroga sara' imputata al nuovo assegno, limitatamente pero' all'importo degli arretrati costituiti dalle rate maturate della minore categoria. Nel caso in cui all'invalido non venga concesso ulteriore assegno per guarigione, la somma suddetta sara' abbuonata.