Legge 10 agosto 1950, n. 648 Art. 125
TITOLO VIII Disposizioni generali e transitorie.
L'onere derivante al bilancio dello Stato, per il corrente esercizio finanziario 1949-50, dalla attuazione della presente legge, sara' fronteggiato per sei miliardi con le maggiori entrate previste dalla legge 18 aprile 1950, n. 254 , recante variazioni allo stato di previsione del l'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (terzo provvedimento), e per 5 miliardi con le maggiori entrate previste dalla legge 28 luglio 1950, n. 568 , recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1949-50 (quinto provvedimento). Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.