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Legge 10 agosto 1950, n. 648 · Legge 10 agosto 1950, n. 648 — Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra

Legge 10 agosto 1950, n. 648 Art. 123

TITOLO VIII Disposizioni generali e transitorie.

In KraftAmtlicher Text

Nulla e' innovato alla concessione della indennita' di contingenza prevista dall' art. 1 del decreto-legge luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299 , nonche' alla concessione, per le pensioni dirette, dell'assegno speciale temporaneo di cui all' art. 11 del decreto legislativo 1 settembre 1947, n. 1108 . L'assegno speciale temporaneo di cui all' art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 530 , dovuto alla vedova ed agli orfani, e' elevato a lire 40.000 annue. L'assegno speciale temporaneo di cui all' art. 11 del decreto legislativo 1 settembre 1947, n. 1108 , spettante ai genitori, collaterali e assimilati, e' elevato a lire 14.000 annue.