Legge 10 agosto 1950, n. 648 Art. 112
TITOLO VII Procedura per la liquidazione e la revoca delle pensioni e degli assegni.
Quando la Corte dei conti, nei giudizi sui ricorsi contro decreti ministeriali relativi a pensioni od assegni di guerra, ritenga possa farsi luogo a provvedimento di revoca, ai sensi degli articoli 98 e 110, rinvia gli atti al Ministro per il tesoro, salvo l'eventuale corso dei giudizi medesimi.