Legge 10 agosto 1950, n. 648 Art. 109
TITOLO VII Procedura per la liquidazione e la revoca delle pensioni e degli assegni.
Quando il Ministro per il tesoro, per insufficiente documentazione o per altro motivo, non ritenga di poter deliberare definitivamente sulla concessione della pensione o dell'assegno da conferire, puo' procedere a liquidazione provvisoria allo stato degli atti.