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Legge 10 agosto 1950, n. 648 · Legge 10 agosto 1950, n. 648 — Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra

Legge 10 agosto 1950, n. 648 Art. 109

TITOLO VII Procedura per la liquidazione e la revoca delle pensioni e degli assegni.

In KraftAmtlicher Text

Quando il Ministro per il tesoro, per insufficiente documentazione o per altro motivo, non ritenga di poter deliberare definitivamente sulla concessione della pensione o dell'assegno da conferire, puo' procedere a liquidazione provvisoria allo stato degli atti.