Legge 30 luglio 1950, n. 711 Art. 5
Le spese previste nei precedenti articoli 2, 3 e 4 faranno carico ad appositi capitoli da istituire nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione dell'esercizio 1949-50 e ai capitoli corrispondenti degli esercizi successivi. Per gli effetti dell' art. 81 della Costituzione , alle spese di cui ai predetti articoli relative all'esercizio 1949-50 si fara' fronte mediante riduzione per un equivalente importo complessivo, dello stanziamento del capitolo n. 419, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.
Verweist auf
- Legge 30 luglio 1950, n. 711 Art. 81