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Legge 30 luglio 1950, n. 711 · Legge 30 luglio 1950, n. 711 — Approvazione della convenzione stipulata il 27 settembre 1949, fra il Ministero della pubblica istruzione ed il professore Evan Gorga, con la quale questi cede allo Stato le sue collezioni archeologiche, artistiche, musicali, etnografiche e librarie

Legge 30 luglio 1950, n. 711 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

Le spese previste nei precedenti articoli 2, 3 e 4 faranno carico ad appositi capitoli da istituire nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione dell'esercizio 1949-50 e ai capitoli corrispondenti degli esercizi successivi. Per gli effetti dell' art. 81 della Costituzione , alle spese di cui ai predetti articoli relative all'esercizio 1949-50 si fara' fronte mediante riduzione per un equivalente importo complessivo, dello stanziamento del capitolo n. 419, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.