Legge 30 luglio 1950, n. 659 Art. 1
L'Amministrazione finanziaria e' autorizzata a sottoscrivere fino alla concorrenza di lire due miliardi nuove azioni della Societa' per azioni nazionale "Cogne".
L'Amministrazione finanziaria e' autorizzata a sottoscrivere fino alla concorrenza di lire due miliardi nuove azioni della Societa' per azioni nazionale "Cogne".