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Legge 14 luglio 1950, n. 581 · Legge 14 luglio 1950, n. 581 — Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile

Legge 14 luglio 1950, n. 581 Art. 39Rimessione al primo giudice

In KraftAmtlicher Text

Il testo dell' art. 353 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 353 (Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione o di competenza). - Il giudice d'appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice. "Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di sei mesi dalla notificazione della sentenza. "Se contro la sentenza d'appello e' proposto ricorso per cassazione, il termine e' interrotto. "La disposizione del primo comma si applica anche quando il pretore, in riforma della sentenza del conciliatore, dichiara la competenza di questo".