Legge 14 luglio 1950, n. 581 Art. 3Riassunzione della causa
Il testo dell' art. 50 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 50 (Riassunzione della causa). - Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella sentenza dal giudice e in mancanza in quello di sei mesi dalla comunicazione della sentenza di regolamento o della sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice. "Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue".