Legge 8 luglio 1950, n. 572 Art. 5
Le funzioni di vice Capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica sono conferite al Capo dell'Ufficio del cerimoniale del Ministero degli affari esteri. Il medesimo e' scelto tra i funzionari della carriera diplomatico-consolare di grado non inferiore al V.