Legge 8 luglio 1950, n. 572 Art. 3
Il Capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica e' coadiuvato da un vice Capo e si avvale dell'Ufficio del cerimoniale del Ministero degli affari esteri.
Il Capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica e' coadiuvato da un vice Capo e si avvale dell'Ufficio del cerimoniale del Ministero degli affari esteri.