Legge 4 luglio 1950, n. 570 Art. 1
Il contributo ordinario a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei, stanziato sul capitolo 165 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, e' elevato da lire 30 milioni a lire 55 milioni annue, a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50.