Legge 4 luglio 1950, n. 454 Art. 5
Il prefetto, con suo decreto, rendera' esecutive le deliberazioni adottate dal Comitato provinciale per l'ammasso ai sensi del precedente articolo.
Il prefetto, con suo decreto, rendera' esecutive le deliberazioni adottate dal Comitato provinciale per l'ammasso ai sensi del precedente articolo.