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Legge 30 giugno 1950, n. 377 · Legge 30 giugno 1950, n. 377 — Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51

Legge 30 giugno 1950, n. 377 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge, e non oltre il 31 ottobre 1950, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1950-51, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, la successiva nota di variazioni ed i relativi disegni di legge presentati alle Assemblee legislative.